I contribuenti forfetari e le operazioni con l’estero: cosa fare
Sul piano normativo si applicano gli artt. 7-ter ss. del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi.
In altri termini, il forfetario italiano si comporterà allo stesso modo di un soggetto in regime IVA ordinario, sia nel caso di servizi “B2B” resi che ricevuti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da un committente soggetto passivo d’imposta comunitario, l’IVA è sempre assolta in Italia (cfr. risoluzione 28 agosto 2015, n. 75/E e circolare 4 aprile 2016, n. 10/E).
Pertanto, l’acquirente italiano in regime forfettario è tenuto a:
iscriversi al VIES;
integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’imposta (a nulla rilevando la liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA).
Il versamento avviene tramite modello F24 indicando, come codice tributo, il mese di riferimento.